INTERVENTI SUGLI IMMOBILI E COMUNICAZIONE ALL'ENEA

 

Nuova comunicazione per interventi energetici terminati nel 2018

 

La legge di Bilancio 2018 (Legge 27.12.2017 n. 205) ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. Questa nuova comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.

 

Dallo scorso 3 aprile è stato attivato il nuovo portale http://finanziaria2018.enea.it attraverso il quale è ora possibile procedere alla trasmissione di detta comunicazione per gli interventi di riqualificazione energetica, “aggiornati” con le nuove disposizioni. Resta ancora “in stand by”, in attesa del relativo Decreto attuativo, la presentazione all’ENEA della comunicazione per i lavori di recupero edilizio per i quali dal 2018 è richiesto tale adempimento.

 

Novità dal 2018

Le novità di comunicazione riguardano il riconoscimento della detrazione per le spese relative ai seguenti interventi:

Ø riqualificazione energetica degli edifici, il nuovo comma 3-ter dell’art. 14 del D.L. n. 63/2013 prevede l’emanazione di nuovi specifici decreti con i quali ridefinire i requisiti tecnici, i massimali di spesa per singola tipologia di intervento ed i controlli effettuabili da parte dell’ENEA;

Ø recupero edilizio, adozione di misure antisismiche (sismabonus) e acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, il nuovo comma 2-bis dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013 introduce la necessità di inviare telematicamente all’ENEA le relative informazioni.

 

Nuovo portale finanziaria2018.enea.it

A decorrere dallo scorso 3 aprile l’ENEA ha attivato il nuovo portale accessibile all’indirizzo http://finanziaria2018.enea.it, attraverso il quale è possibile compilare ed inviare la comunicazione relativa agli interventi terminati nel 2018, di seguito elencati.

 

Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica

Sotto il profilo generale, il comma 3, articolo 1, L. 205/2017 è intervenuto in relazione alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, modificando l’articolo 14, D.L. 63/2013, prevedendo:

- una proroga per la detrazione in commento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018;

- una modifica sostanziale-oggettiva delle spese per le quali è riconosciuta la detrazione, stabilendo che alcune tipologie di interventi, a far data dal 1° gennaio 2018, non godono più della percentuale di detrazione del 65% bensì del 50%;

- un’estensione sia di natura soggettiva sia oggettiva circa la possibilità di cedere la detrazione in commento.

L’articolo 14, D.L. 63/2013, così come modificato dal citato comma 3 conferma la detrazione prevista per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 (anziché fino al 31 dicembre 2017). Ricomprende tra gli interventi agevolabili nella misura del 65% anche:

] l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, a condizione che dall’intervento si consegua un risparmio di energia primaria (Pes), come definito dal D.M. 4 agosto 2011, pari almeno al 20%. In tal caso, la detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, con una detrazione di ammontare massimo pari a 100.000 euro (il limite di spesa agevolabile è quindi pari a 153.846 euro);

] l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Riconosce la detrazione nella misura del 50% (anziché 65%) per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per gli interventi di:

] acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

] acquisto e posa in opera di schermature solari;

] acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con importo massimo della detrazione pari a 30.000 euro (il limite di spesa agevolabile è quindi pari a 60.000 euro);

] sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE 811/2013. Con riferimento a tale ultima tipologia di interventi, preme evidenziare che:

a) la detrazione non è fruibile se l’efficienza risulta inferiore alla citata classe A di prodotto;

b) se l’intervento prevede anche l’installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, la detrazione è riconosciuta nella misura del 65%;

c) se l’intervento prevede la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con un impianto dotato di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, la detrazione è riconosciuta nella misura del 65%.

La L. 205/2017 non è intervenuta invece sulla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali in quanto la stessa è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021. In particolare si ricorda che, ferma restando la possibilità di fruire della detrazione nella misura del 65% per la generalità degli interventi di riqualificazione energetica riguardanti le parti comuni condominiali, il comma 2-quater, articolo 14, D.L. 63/2013 prevede la detrazione del:

] 70% per gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;

] 75% per gli interventi volti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva con conseguimento (almeno) della qualità media di cui al D.M. 26 giugno 2015. In tali casi la spesa massima ammessa è pari a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità che compongono il condominio e la sussistenza dei requisiti per poter fruire della detrazione nella maggior misura del 70% - 75% deve essere asseverata da un professionista abilitato mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato D.M. 26 giugno 2015.

 

Sismabonus ed efficienza energetica

L’art. 1, comma 3 della L. 205/2017 ha previsto che se gli interventi sono finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle tradizionali detrazioni, una detrazione pari:

] 80% se gli interventi determino il passaggio ad una classe di rischio inferiore;

] 85% se gli interventi determino il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La suddetta detrazione dovrà essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo su un ammontare di spesa non superiore ad € 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Le maggiorazioni introdotte dalla legge di bilancio 2017 in caso di particolari interventi su parti comuni di edifici condominiali calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità che compongono il condominio, pari al:

] 70% e fino al 31/12/2021 per gli interventi sull'involucro delledificio con unincidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;

] 75% e fino al 31/12/2021 per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che permettono di conseguire almeno la qualità media di cui al decreto Mise 26 giugno 2015;

non hanno subito modifiche da parte delle Legge di Bilancio 2018, quindi possono ritenersi confermate.

Infine la citata Legge ha esteso la detrazione per interventi di risparmio energetico, non legate esclusivamente alle parti comuni per le quali si ha diritto alla detrazione maggiorata del 70%-75%, ma anche ad altre tipologie di intervento di cui all’articolo 14 D.L. 63/2013, anche a:

- Istituti autonomi per le case popolari (IACP);

- gli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

 

Interventi sul recupero edilizio

Come descritto sopra, e come compare sul portale Finanziaria2018, la nuova comunicazione all’ENEA non è ancora predisposta per le informazioni riguardanti gli interventi per il recupero edilizio, adozione di misure antisismiche (sismabonus) e acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

In particolare, l’ENEA, in una nota pubblicata sul proprio sito, specifica che è in attesa delle indicazioni da parte delle istituzioni di riferimento sulla tipologia di interventi per i quali occorre procedere alla comunicazione, le informazioni e i dati che devono essere trasmessi, nonchè le modalità e le relative tempistiche da rispettare.

Per l’assolvimento del nuovo adempimento è quindi ancora necessario attendere l’emanazione del relativo Decreto attuativo.

 

 

02/05/2018

 

www.studioansaldi.it

 

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